Unico centro di imputazione di interessi e violazione dell'obbligo di repêchage
Il reclamante, assistito dagli avvocati Celata, ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'opposizione al rigetto del ricorso volto ad accertare l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società datrice di lavoro, formalmente giustificato dalla cessazione dell'appalto di servizi di pulizia presso una struttura alberghiera. La lavoratrice aveva dedotto l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra il consorzio, le società consorziate e la società licenziante, con conseguente violazione dell'obbligo di repêchage, non essendo stata ricollocata in alcuno dei numerosi appalti gestiti dal gruppo.
La Corte d'Appello ha accolto il reclamo, riformando integralmente la sentenza di primo grado, e ha statuito quanto segue: il Tribunale aveva erroneamente negato l'ammissione delle prove orali, ritenendo generiche allegazioni che erano invece puntuali e circostanziate. La Corte, espletata l'istruttoria, ha accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi sulla base di una pluralità di elementi documentali e testimoniali convergenti: identità della persona fisica titolare dell'organo amministrativo del consorzio e della società licenziante (da quest'ultima anche costituita come socia di maggioranza), costituzione della società pochi giorni prima dell'affidamento dell'appalto e cessazione dell'attività al termine dello stesso, invio del contratto di assunzione da parte del consorzio anziché della formale datrice di lavoro, pagamento degli stipendi delle consorziate tramite il conto corrente del consorzio, accentramento in capo al consorzio dei poteri decisionali relativi ad assunzioni, licenziamenti, pagamento degli stipendi e gestione degli appalti, e impiego promiscuo dei lavoratori tra le consorziate. La Corte ha richiamato il principio per cui il mero collegamento economico-funzionale tra società del medesimo gruppo è di norma irrilevante, mentre rileva l'accertamento in concreto dell'unicità della struttura organizzativa e gestionale (Cass. nn. 2014/2022, 19023/2017, 26346/2016). Accertato l'unico centro di imputazione, l'obbligo di repêchage doveva essere valutato in relazione a tutte le società del gruppo (Cass. n. 11166/2018) e le reclamate non hanno offerto alcuna prova dell'impossibilità di ricollocare la lavoratrice nei numerosi appalti facenti capo al consorzio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento e applicato la tutela reintegratoria e risarcitoria ex art. 18, comma 4, Stat. Lav. (nel testo novellato dalla L. n. 92/2012), ritenendo la manifesta insussistenza del fatto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, alla luce della declaratoria di incostituzionalità di cui a Corte cost. n. 59/2021, con condanna solidale delle reclamate alla reintegra, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità e al versamento dei contributi dal licenziamento alla reintegra.