Decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi del socio lavoratore di cooperativa – Estensione del regime valevole per il lavoratore subordinato
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 26958/2025, ha accolto il ricorso proposto da ventuno soci lavoratori di una società cooperativa avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva dichiarato prescritti i loro crediti retributivi — consistenti in differenze tra il trattamento spettante in base al CCNL Unico logistica e quello effettivamente corrisposto in applicazione del CCNL Multiservizi UNCI — azionati ex art. 1676 c.c. e art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 nei confronti della società committente.
Questione centrale
La controversia ruotava attorno all'individuazione del dies a quo della prescrizione dei crediti retributivi dei soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato: se esso coincidesse con il momento di maturazione del credito in costanza di rapporto — come sostenuto dalla Corte d'Appello — ovvero con la cessazione del rapporto stesso, in applicazione del principio fissato da Cass. n. 26246/2022 per i lavoratori subordinati ordinari.
Questione preliminare sulla solidarietà passiva
La Corte ha preliminarmente chiarito che il regime di decorrenza della prescrizione — non rientrando nella sospensione ex art. 2941 c.c. — non è soggetto alla disciplina dell'art. 1310, comma 2, c.c., che limita l'estensione della sospensione ai condebitori solidali. Ha inoltre precisato che, quand'anche si vertesse in materia di sospensione, la responsabilità solidale del committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003 ha natura di garanzia per un debito altrui (obbligazione solidale a interesse unisoggettivo), con la conseguenza che la causa di sospensione operante nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro si estende al committente.
Merito: regime di prescrizione del socio lavoratore
La Corte ha disatteso l'orientamento della Corte d'Appello, che aveva negato l'estensione del principio Cass. 26246/2022 ai soci lavoratori sul presupposto che questi ultimi godrebbero di una tutela reintegratoria di diritto comune — ottenibile attraverso la doppia impugnazione congiunta del licenziamento e dell'esclusione — tale da garantire la stabilità del rapporto ed escludere il metus che giustifica il differimento del dies a quo.
La Cassazione ha invece affermato che il quadro normativo delineato dalla L. 142/2001 — come interpretato dalle stesse Sezioni Unite n. 27436/2017 — non impone la contestuale intimazione di licenziamento ed esclusione, essendo pienamente possibile l'irrogazione del solo licenziamento, cui consegue l'applicazione del regime di tutela dell'art. 18 Stat. Lav. (nella versione novellata dalla L. 92/2012 o sostituita dal d.lgs. 23/2015 per i nuovi assunti). Il collegamento tra rapporto associativo e rapporto di lavoro opera in senso unidirezionale: la cessazione del primo trascina quella del secondo, ma non viceversa. Pertanto, il socio lavoratore si trova in una condizione di incertezza sulla tutela applicabile in caso di estinzione del solo rapporto di lavoro — analoga a quella del lavoratore subordinato comune dopo la riforma del 2012 — con conseguente sussistenza del metus che giustifica il decorso della prescrizione solo dalla cessazione del rapporto.
La pronuncia si pone in continuità con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. nn. 23281/2025, 29831/2022, 19493/2023, 21333/2023, 21640/2023, 25477/2023), tutte favorevoli all'estensione del regime ai soci lavoratori.
Principio di diritto enunciato
La Corte ha cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, enunciando il seguente principio di diritto: l'astratta possibilità di intimazione di un mero licenziamento da parte della cooperativa — con conseguente incertezza e non predeterminabilità a priori della tutela applicabile in ragione del requisito dimensionale e del regime di stabilità non garantita — determina l'applicazione della decorrenza della prescrizione dalla fine del rapporto, per la presenza dei presupposti di fatto relativi all'esistenza del metus del lavoratore.