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TribunaleTribunale di Roma – Sezione III Lavoro
N. Sentenza10305/2025
Data16 ottobre 2025
MaterieContenzioso previdenziale

La ricorrente, assistita dagli avvocati Eugenia Celata e Giacomo Celata, ha adito il Tribunale di Roma impugnando il diniego opposto dall'INPS alla domanda di indennità NASpI presentata in data 28 ottobre 2024, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in esecuzione di una sentenza del 2012.

Il contratto di assunzione alle dipendenze del MISE conteneva all'art. 9 una clausola risolutiva espressa, subordinante la vigenza del rapporto all'esito del contenzioso giudiziario in corso: in caso di soccombenza definitiva della lavoratrice, il contratto si sarebbe risolto con effetto ex tunc. A seguito della pronuncia della Corte d'Appello nel giudizio di rinvio (settembre 2024), il MISE ha comunicato la risoluzione immediata del rapporto in data 16 ottobre 2024.

L'INPS aveva respinto la domanda di NASpI adducendo due ragioni: la qualità di dipendente pubblica a tempo indeterminato — categoria esclusa dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 22/2015 — e l'omesso versamento dei contributi contro la disoccupazione.

Il Tribunale ha accolto il ricorso su entrambi i profili. Quanto al primo, ha ritenuto che il rapporto non fosse qualificabile come a tempo indeterminato, essendo stato assoggettato a una condizione risolutiva espressa che ne rendeva la durata ontologicamente incerta e precaria, in modo funzionalmente assimilabile a un contratto a termine: pertanto l'esclusione prevista dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 22/2015 non era applicabile. Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha richiamato l'art. 32, lett. b), della L. 264/1949, che estende l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione agli impiegati pubblici privi di stabilità di impiego, e ha applicato il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c., per cui la contribuzione dovuta ma non versata dal datore di lavoro non può essere opposta in danno del lavoratore.

Accertato il diritto alla prestazione e verificata la sussistenza dei requisiti contributivo e lavorativo, il Tribunale ha condannato l'INPS al pagamento della NASpI nella misura complessiva di euro 15.439,39 per le mensilità da novembre 2024 fino all'attualità, oltre accessori di legge e rimborso delle spese processuali liquidate in euro 2.700,00 con distrazione in favore dei difensori.

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