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TipoDecreto Legislativo
RiferimentoDecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Testo integraleNormattiva ↗

Il D.Lgs. 151/2001, emanato in attuazione della L. 53/2000, raccoglie in un corpus unitario le disposizioni previgenti in materia di tutela della maternità e della paternità (L. 1204/1971, L. 903/1977, L. 53/2000), dando attuazione agli artt. 3, 29, 30, 31 e 37 Cost. e alle direttive europee in materia. Il testo è stato significativamente novellato dal D.Lgs. 80/2015, dal D.Lgs. 105/2022 (attuazione della Direttiva UE 2019/1158) e dalla L. 213/2023. Si compone di XVI Capi e 88 articoli.

Tutela della salute e sicurezza (artt. 6-15). È previsto il divieto di adibizione a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con obbligo di spostamento ad altre mansioni ovvero, in subordine, interdizione anticipata dal lavoro con conservazione della retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto alla valutazione dei rischi specifici per le lavoratrici in gravidanza.

Congedo di maternità (artt. 16-27). Il congedo obbligatorio è pari a cinque mesi (di norma due ante partum e tre post partum), con facoltà di flessibilità fino alla fruizione integrale post partum (L. 145/2018), previa certificazione medica. L'indennità è pari all'80% della retribuzione a carico INPS, salvo integrazione contrattuale. L'interdizione anticipata è disposta dall'Ispettorato del Lavoro per gravi complicanze o incompatibilità delle condizioni lavorative. La disciplina si estende ad adozione e affidamento.

Congedo di paternità (artt. 28-31). Il D.Lgs. 105/2022 ha disciplinato il congedo obbligatorio di dieci giorni lavorativi (venti per parto plurimo), fruibile nei due mesi ante partum e nei cinque mesi successivi, con indennità al 100%. Permane il congedo alternativo in caso di morte, grave infermità o abbandono della madre.

Congedo parentale (artt. 32-38). Spetta a ciascun genitore fino al dodicesimo anno di età del figlio, per un massimo di dieci mesi complessivi (undici se il padre fruisce di almeno tre mesi). L'indennità al 30% è corrisposta per un massimo di nove mesi tra i genitori, di cui tre non trasferibili per ciascuno e tre trasferibili (D.Lgs. 105/2022). Fruibile in modo frazionato, anche a ore.

Riposi, permessi e divieto di licenziamento (artt. 39-46, art. 54). Sono previsti riposi giornalieri retribuiti durante il primo anno di vita del bambino e permessi per assistenza a figli con disabilità grave (raccordo con L. 104/1992). L'art. 54 sancisce il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, esteso al padre in congedo di paternità. Il licenziamento in violazione è nullo, salve le eccezioni tassative (giusta causa, cessazione dell'attività, scadenza del termine).

Diritto al rientro (art. 56). La lavoratrice ha diritto al rientro nella medesima unità produttiva e alle stesse mansioni o mansioni equivalenti, beneficiando di ogni miglioramento maturato durante l'assenza.

Lavoratrici autonome e libere professioniste (artt. 66-72). Il Testo Unico estende tutele specifiche alle lavoratrici autonome (indennità INPS per cinque mesi) e alle libere professioniste (indennità a carico delle Casse previdenziali), nonché alle collaboratrici coordinate e continuative.

Il D.Lgs. 151/2001 richiede un coordinamento con il D.Lgs. 81/2008, la L. 104/1992, il D.Lgs. 198/2006 e la contrattazione collettiva. Le novelle del D.Lgs. 105/2022 hanno segnato un avanzamento significativo nel riequilibrio dei ruoli genitoriali, rafforzando il congedo di paternità obbligatorio e ampliando la copertura indennitaria del congedo parentale in una prospettiva di condivisione delle responsabilità di cura.