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TipoLegge
RiferimentoLegge 28 giugno 2012, n. 92
Testo integraleNormattiva ↗

La L. 92/2012 rappresenta il più incisivo intervento di riforma del mercato del lavoro successivo allo Statuto dei Lavoratori, perseguendo l'obiettivo di un mercato inclusivo e dinamico mediante la revisione della disciplina dei licenziamenti, la razionalizzazione delle tipologie contrattuali flessibili e la riforma degli ammortizzatori sociali, in coerenza con il modello europeo della flexicurity. Si compone di un articolo unico suddiviso in 73 commi.

Riforma dell'art. 18 L. 300/1970 (commi 42-47). Nucleo centrale della legge è la riscrittura dell'art. 18 dello Statuto, con il superamento del regime unitario di tutela reale e l'introduzione di un sistema sanzionatorio a geometria variabile: tutela reintegratoria piena per il licenziamento discriminatorio, nullo o orale; reintegratoria attenuata per fatto insussistente; indennitaria forte (12-24 mensilità) per carenza di giustificazione; indennitaria ridotta (6-12 mensilità) per vizi formali e procedurali. Segnato il passaggio dalla reintegrazione quale rimedio generale all'indennità quale rimedio ordinario.

Rito speciale licenziamenti (commi 47-69). Introdotto un rito processuale accelerato per le controversie ex art. 18, articolato in fase sommaria e opposizione a cognizione piena, successivamente abrogato dal D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia).

Tipologie contrattuali flessibili (commi 1-36). Razionalizzazione restrittiva dei rapporti flessibili: primo contratto a termine acausale fino a dodici mesi; stretta sulle collaborazioni a progetto con presunzione di subordinazione; restrizioni alle partite IVA mono-committenti con presunzione di parasubordinazione; circoscrizione dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Ammortizzatori sociali (commi 51-73). Istituita l'ASpI e la mini-ASpI in sostituzione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, con ampliamento della platea dei beneficiari. Impianto successivamente superato dalla NASpI (D.Lgs. 22/2015).

Modifiche alla L. 604/1966 (comma 37). Imposto l'obbligo di motivazione contestuale del licenziamento (art. 2) e introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione per il g.m.o. (art. 7), poi abrogato dal D.L. 73/2021.

La rilevanza attuale si concentra sul regime sanzionatorio dell'art. 18 riformato, applicabile ai lavoratori assunti ante 7 marzo 2015 presso datori sopra soglia dimensionale. Numerose disposizioni su tipologie contrattuali e ammortizzatori sono state superate dai D.Lgs. 81/2015 e 22/2015. La copiosa giurisprudenza di legittimità e costituzionale continua a definirne i confini applicativi.