Legge sui licenziamenti collettivi
La Legge n. 223/1991 disciplina il licenziamento collettivo in Italia, applicandosi ad aziende con più di 15 dipendenti che intendono licenziare almeno 5 lavoratori in 120 giorni (per riduzione, trasformazione o cessazione attività) o a seguito di CIGS. Prevede una procedura obbligatoria con i sindacati e rigidi criteri di scelta.
La L. 300/1970, nota come Statuto dei Lavoratori, costituisce il corpus normativo fondamentale in materia di tutela della libertà e dignità del lavoratore subordinato e della libertà sindacale nei luoghi di lavoro, in attuazione degli artt. 1, 3, 4, 35, 36, 39 e 40 Cost. Si articola in sei Titoli e 41 articoli.
Titolo I — Libertà e dignità del lavoratore (artt. 1-13). Sancisce il diritto di manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro (art. 1), il divieto di ricorso a guardie giurate per vigilanza sull'attività lavorativa (art. 2), la disciplina dei controlli a distanza subordinata ad accordo sindacale o autorizzazione amministrativa (art. 4, novellato dal D.Lgs. 151/2015), il divieto di indagini sulle opinioni (art. 8), la disciplina delle sanzioni disciplinari con obbligo di contestazione preventiva e diritto di difesa (art. 7), e limiti al potere di trasferimento e mutamento di mansioni.
Titolo II — Libertà sindacale (artt. 14-18). L'art. 15 sanziona con nullità gli atti discriminatori per motivi sindacali, politici, religiosi, razziali, di sesso, di orientamento sessuale e altri. L'art. 18, riformato dalla L. 92/2012 e integrato dal D.Lgs. 23/2015, disciplina la tutela contro il licenziamento illegittimo con un sistema differenziato di rimedi (reintegrazione piena, reintegrazione attenuata, indennità risarcitoria forte e ridotta) in funzione del vizio del recesso. La Corte Costituzionale è intervenuta più volte, da ultimo con la sentenza n. 194/2018 sull'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015.
Titolo III — Attività sindacale (artt. 19-27). Disciplina le RSA (art. 19, come modificato dal referendum del 1995 e reinterpretato dalla Corte Cost. n. 231/2013), il diritto di assemblea, referendum, affissione, i permessi sindacali, il diritto ai locali e la tutela dei dirigenti RSA contro i trasferimenti.
Titolo IV — Disposizioni varie (artt. 28-32). L'art. 28 introduce il procedimento per la repressione della condotta antisindacale, esperibile dalle associazioni sindacali dinanzi al Tribunale con rito sommario a cognizione piena.
Titoli V-VI — Collocamento e disposizioni finali (artt. 33-41). L'art. 35 fissa il campo di applicazione del Titolo III alle unità produttive con più di quindici dipendenti (cinque nelle imprese agricole). L'art. 38 prevede sanzioni penali per la violazione di talune disposizioni.
Lo Statuto ha dato attuazione a vari principi costituzionali, ponendo limiti ai poteri datoriali e bilanciandoli con le garanzie del lavoratore. Le riforme del 2012 e 2015 hanno ridimensionato la tutela reintegratoria, privilegiando quella indennitaria, con un mutamento di paradigma oggetto di ampio dibattito. La legge rimane il testo cardine del diritto del lavoro italiano, da leggersi in coordinamento con il D.Lgs. 23/2015, il D.Lgs. 81/2015 e la copiosa giurisprudenza costituzionale e di legittimità.