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TipoDecreto Legislativo
RiferimentoDecreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23
Testo integraleNormattiva ↗

Il D.Lgs. 23/2015, emanato in attuazione della delega conferita dalla L. 183/2014 (c.d. Jobs Act), introduce un regime di tutela contro il licenziamento illegittimo alternativo a quello dell'art. 18 L. 300/1970 (come riformato dalla L. 92/2012), applicabile ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015. Il decreto realizza il passaggio da un sistema incentrato sulla tutela reintegratoria a un regime prevalentemente indennitario, con l'obiettivo dichiarato di ridurre l'incertezza giudiziaria e incentivare le assunzioni stabili. Si compone di 12 articoli.

Campo di applicazione (art. 1). Il decreto si applica a operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, nonché ai lavoratori il cui rapporto sia stato convertito da tempo determinato o apprendistato successivamente a tale data. Si applica altresì ai datori di lavoro che, per effetto di nuove assunzioni a tutele crescenti, raggiungano la soglia dimensionale dell'art. 18 St. Lav., con estensione del nuovo regime a tutti i dipendenti.

Licenziamento discriminatorio, nullo e orale (art. 2). È mantenuta la tutela reintegratoria piena: il giudice ordina la reintegrazione e condanna il datore al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegrazione (minimo cinque mensilità), oltre ai contributi previdenziali. Il lavoratore può optare per un'indennità sostitutiva pari a quindici mensilità. Il regime si applica indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.

Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa — insussistenza del fatto (art. 3, comma 2). Per i licenziamenti disciplinari, la reintegrazione attenuata è prevista esclusivamente nel caso in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con onere probatorio a carico del medesimo. In tal caso, il risarcimento è commisurato a un massimo di dodici mensilità, oltre alla reintegrazione.

Licenziamento ingiustificato — tutela indennitaria (art. 3, comma 1). Al di fuori dell'ipotesi di insussistenza del fatto materiale, il licenziamento illegittimo per difetto di giusta causa o giustificato motivo è sanzionato con la sola indennità, originariamente fissata in misura pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 194/2018, ha dichiarato l'illegittimità del criterio di determinazione automatica ancorato alla sola anzianità, imponendo al giudice la valutazione di ulteriori criteri (numero dei dipendenti, dimensioni dell'impresa, comportamento e condizioni delle parti). Il minimo è stato successivamente innalzato a sei mensilità dal D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Vizi formali e procedurali (art. 4). Il licenziamento affetto da vizi di forma o di procedura (violazione del requisito di motivazione o della procedura disciplinare ex art. 7 St. Lav.) è sanzionato con un'indennità pari a una mensilità per anno di servizio, con un minimo di due e un massimo di dodici mensilità.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo — insussistenza del fatto (art. 3, comma 2). La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 128/2024 che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore".

Offerta di conciliazione (art. 6). Introdotta una procedura conciliativa facoltativa: il datore può offrire al lavoratore, entro sessanta giorni dal licenziamento, un importo esente da imposizione fiscale e contributiva pari a una mensilità per anno di servizio (minimo tre, massimo ventisette mensilità), mediante consegna di assegno circolare in sede protetta. L'accettazione comporta l'estinzione del rapporto e la rinuncia all'impugnazione.

Piccole imprese (art. 9). Per i datori sotto soglia dimensionale, l'indennità ex art. 3, comma 1, è dimezzata e non può superare le sei mensilità. Non trova applicazione la tutela reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2.

Licenziamento collettivo (art. 10). In caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi ex L. 223/1991, si applica il regime indennitario dell'art. 3, comma 1. Per il licenziamento collettivo intimato senza forma scritta, si applica la tutela reintegratoria piena dell'art. 2.

Il D.Lgs. 23/2015 ha generato un sistema duale di tutele contro il licenziamento illegittimo: l'art. 18 L. 300/1970 riformato dalla L. 92/2012 per i lavoratori assunti ante 7 marzo 2015, il regime a tutele crescenti per i successivi. La giurisprudenza costituzionale ha progressivamente eroso l'impianto originario del decreto (sentenze nn. 194/2018, 150/2020, 59/2021), riducendo la distanza tra i due regimi e reintroducendo margini di discrezionalità giudiziale nella determinazione dell'indennità. Il decreto va letto in coordinamento con la L. 604/1966, l'art. 18 L. 300/1970, il D.Lgs. 81/2015 e la L. 223/1991.