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TipoLegge
RiferimentoLegge 4 novembre 2010, n. 183
Testo integraleNormattiva ↗

La L. 183/2010, nota come Collegato Lavoro, è un provvedimento omnibus che interviene su molteplici ambiti del diritto del lavoro e del processo del lavoro, con finalità di semplificazione, deflazione del contenzioso e razionalizzazione di istituti giuslavoristici. Si compone di 50 articoli, recanti sia norme immediatamente precettive sia deleghe legislative al Governo.

Clausole generali e poteri del giudice (art. 30). Disposizione di rilievo sistematico, l'art. 30 limita il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive del datore di lavoro, stabilendo che il controllo giudiziale non può estendersi al merito delle scelte datoriali ma deve limitarsi alla verifica del rispetto delle clausole generali (giusta causa, giustificato motivo, proporzionalità). La norma ha suscitato ampio dibattito dottrinale sulla sua effettiva portata innovativa rispetto ai principi già elaborati dalla giurisprudenza.

Termine di decadenza per l'impugnazione (art. 32). L'art. 32 ha novellato l'art. 6 della L. 604/1966, introducendo un doppio termine decadenziale: sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento e ulteriori centottanta giorni per il deposito del ricorso giudiziale ovvero per la comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. La norma ha esteso il medesimo regime decadenziale anche all'impugnazione dei contratti a termine, dei trasferimenti, delle cessioni di contratto ex art. 2112 c.c. e di ulteriori fattispecie, con un significativo effetto deflattivo sul contenzioso.

Arbitrato e conciliazione (artt. 31, 412-ter e 412-quater c.p.c.). La legge ha promosso il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di lavoro, introducendo l'arbitrato irrituale su base volontaria, anche secondo equità, e riformando le procedure conciliative. È stata prevista la facoltà di pattuire clausole compromissorie, purché certificate dalle commissioni di certificazione e sottoscritte dopo la conclusione del periodo di prova, a garanzia della genuinità del consenso del lavoratore.

Tentativo di conciliazione facoltativo (art. 31). La legge ha abrogato l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro (già previsto dall'art. 410 c.p.c.), rendendolo facoltativo, al fine di eliminare un adempimento ritenuto meramente dilatorio e accelerare l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Certificazione dei contratti (artt. 30-31). È stato rafforzato il ruolo delle commissioni di certificazione di cui al D.Lgs. 276/2003, attribuendo efficacia vincolante all'accertamento compiuto in sede di certificazione fino a eventuale pronuncia giudiziale di merito, e ampliandone le competenze anche in materia di clausole compromissorie.

Deleghe legislative (artt. 1-24). La legge ha conferito ampie deleghe al Governo in materia di: lavori usuranti (attuata con D.Lgs. 67/2011); riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del Lavoro; congedi, aspettative e permessi (attuata con D.Lgs. 119/2011); ammortizzatori sociali; servizi per l'impiego; incentivi all'occupazione; apprendistato (attuata con D.Lgs. 167/2011); occupazione femminile; contrasto al lavoro sommerso. Tali deleghe hanno costituito la base per un ampio ciclo riformatore successivo.

Lavoro pubblico (artt. 33-39). Sono state introdotte disposizioni in materia di mobilità del personale pubblico, eccedenze di organico e razionalizzazione delle procedure di assunzione, oltre a norme sulla trasparenza e valutazione della performance, in raccordo con il D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta).

Disposizioni processuali (artt. 40-50). Oltre alla riforma della conciliazione e dell'arbitrato, la legge ha introdotto modifiche al rito del lavoro, intervenendo sulla competenza territoriale, sulla declinatoria di giurisdizione e sulla translatio iudicii tra giudice ordinario e giudice amministrativo.

Il Collegato Lavoro si colloca in una fase di transizione normativa, anticipando temi successivamente sviluppati dalla L. 92/2012 e dal Jobs Act. La sua rilevanza attuale si concentra sulla disciplina dei termini decadenziali di impugnazione (art. 32), pienamente operante e di costante applicazione giurisprudenziale, sulla limitazione del sindacato giudiziale ex art. 30 e sul regime dell'arbitrato e della conciliazione facoltativa. Le deleghe legislative hanno trovato attuazione in diversi decreti legislativi, alcuni dei quali successivamente superati da interventi riformatori ulteriori.